Tutti i lavoratori dipendenti, per legge, hanno diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Salvo diverse disposizioni previste dalla contrattazione collettiva o da specifiche normative di settore, almeno due di queste settimane devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione, anche in modo consecutivo su richiesta del lavoratore. Le restanti due settimane possono essere godute entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.
Il diritto alle ferie, sancito dall’art. 36 della Costituzione, è strettamente legato all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed è un diritto irrinunciabile, finalizzato alla tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore. La finalità dell’istituto risiede non solo nel recupero delle energie psicofisiche, ma anche nella possibilità per il lavoratore di partecipare attivamente alla vita familiare e sociale. La tutela costituzionale, infatti, non si limita alla sola sfera sanitaria, ma si estende anche a quella personale e sociale.
Le ferie possono essere retribuite solo al momento della fruizione effettiva: vige infatti il divieto di monetizzazione, secondo cui il lavoratore non può rinunciarvi in cambio di un’indennità, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Dal punto di vista operativo, le ferie vengono solitamente concordate tra datore di lavoro e dipendente, considerando le esigenze di entrambe le parti. Tuttavia, la loro fruizione è subordinata all’approvazione del datore, che ha la facoltà di stabilire i giorni di assenza, nel rispetto del periodo minimo previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva e tenendo conto delle necessità del lavoratore. L’esercizio di tale potere deve avvenire in modo equilibrato, bilanciando le esigenze organizzative aziendali con il diritto del lavoratore al recupero delle proprie energie.
Nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti ingiustificatamente di concedere le ferie o ne ritardi la fruizione, può incorrere in sanzioni. La violazione di tale diritto può comportare la responsabilità per danni nei confronti del dipendente, il quale può richiedere risarcimenti o attivare altre forme di tutela legale. Inoltre, se il periodo di ferie non viene fruito entro il termine previsto dalla legge (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione) o entro un termine più ampio stabilito dalla contrattazione collettiva, il datore è obbligato a versare all’INPS i contributi relativi alle ferie maturate e non godute.
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